Trasferta di lavoro

Limite deducibilità fiscale rimborsi chilometrici

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Per deduzione fiscale si intende, innanzitutto, l’operazione che riduce il reddito imponibile sul quale vengono conteggiate le imposte. Si sottraggono quindi alcune spese al reddito complessivo utilizzato come base imponibile. Si tratta di una casistica complessa, quella in materia di trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici. Il legislatore non tratta l’argomento in modo unitario ma viene affrontato e regolamentato sia con la normativa dedicata al reddito d’impresa sia con quella del reddito del lavoratore dipendente. 

Nei paragrafi successi è quindi illustrata la fattispecie della tassazione dei rimborsi chilometrici con riferimento all’ambito aziendale e a quello del dipendente.

Sommario

Limite deducibilità fiscale rimborsi chilometrici in ambito aziendale

 

 

Il tema dei limiti di deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici è disciplinato sia dagli articoli della normativa sul reddito d’impresa sia in quella sul reddito del lavoro dipendente. Riguarda quindi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa autorizzati a utilizzare un veicolo proprio o a noleggio.


La disciplina fiscale in tema di limiti di deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici (art. 33 DL del 23/2/1995 n. 41 convertito con legge 22/3/1995 n. 85) fissa due categorie in capo all’azienda. Si tratta del costo di percorrenza o della tariffa di noleggio per autoveicoli con potenza massima non superiore a 17 cavalli (per veicoli a benzina) e 20 cavalli (veicoli diesel). Quelli considerati sono i cavalli fiscali (CF). L’eventuale avanzo tra costi chilometrici effettivi e deducibili è ripreso a tassazione.

 

L’ammontare dell’indennità erogata dall’azienda deve essere conteggiato considerando nel complesso tre elementi: percorrenza, tipologia di veicolo utilizzato dal lavoratore e costo chilometrico, in base al tipo di autoveicolo. 

 

Il rimborso chilometrico comprende anche costi diretti per l’utilizzo del mezzo (vedi spese di carburante, cui si associa un rimborso benzina) mentre non include altre spese sostenute quotidianamente in trasferta, tipo pedaggi autostradali e parcheggi, soggetti comunque a rimborso a parte.

 

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Limite deducibilità fiscale rimborsi chilometrici per il dipendente

 

 

Il rimborso chilometrico in capo al dipendente generalmente non è soggetto a tassazione perché non è considerato una forma di remunerazione. Piuttosto si tratta di una forma di indennizzo per costi sostenuti dal lavoratore per conto dell’azienda.

 

Ai fini del limite deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici occorre quindi distinguere due casistiche in capo al dipendente: la trasferta entro i confini del comune o all’esterno del comune dove risiede l’azienda. 

 

Nel caso in cui la trasferta avvenga nel comune in cui ha sede l’azienda, l’indennità del dipendente è soggetta a tassazione, mentre in caso di trasferta oltre i confini comunali dove ha sede l’azienda, la legge prevede la non imponibilità.

 

 

Il calcolo del rimborso chilometrico

 

 

Per calcolare l'importo del rimborso chilometrico, e compilare quindi il modulo rimborso chilometrico, è obbligatorio utilizzare le Tabelle ACI, che prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza: quelli proporzionali, correlati al grado di utilizzo del veicolo (come pneumatici, manutenzione e carburante) e quelli non proporzionali, svincolati dall'utilizzo del mezzo (come assicurazione RCA e tassa automobilistica).

 

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Per determinare il costo chilometrico l’azienda ha due possibilità.

 

  • Riconoscere solo i costi proporzionali: rimborso completamente deducibile con 17 cavalli (benzina) o 20 (diesel).
  • Riconoscere i costi proporzionali e parte di quelli non proporzionali: i non proporzionali vanno computati in base all’utilizzo personale e lavorativo. 

 

 

Conclusioni 

 

 

Tramite la disciplina della deducibilità fiscale, sottrarre alcune spese al reddito significa ridurre la base imponibile su cui vanno applicate le imposte. L’Agenzia delle Entrate è l’ente fiscale preposto alla contabilità della tassazione mentre il conteggio delle spese aziendali, vedi rimborsi chilometrici, spetta solo all’impresa.

 

Le procedure di conteggio aziendale possono diventare complesse per via di numerosi aspetti: Tabelle ACI, costi proporzionali e non proporzionali, cavalli fiscali e così via. Il modo migliore è quello di automatizzare i processi.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • Sul versante fiscale, il legislatore tratta l’argomento in modo separato: da un lato, la tematica viene disciplinata nell’ambito della normativa sul reddito d’impresa, dall’altro con quella del reddito del dipendente subordinato.
  • I limiti di deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici in capo all’azienda dipendono del costo di percorrenza o della tariffa di noleggio degli autoveicoli con potenza massima inferiore o uguale a 17 cavalli (benzina) o 20 cavalli (diesel).
  • Lato dipendente, se la trasferta avviene nel comune in cui ha sede l’azienda, l’indennità è tassabile, se invece l’azienda, intesa come destinazione della trasferta, risiede oltre i confini comunali, è previsto il regime della non imponibilità.
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.