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Regime semplificato: cosa c'è da sapere

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Il regime semplificato prevede una riduzione degli obblighi di contabilità a favore di aziende o liberi professionisti detentori di partita IVA con un volume di fatturato compreso entro certi limiti. Si colloca a metà strada tra il forfettario e il regime fiscale ordinario. Meno vantaggioso del primo ma anche meno articolato rispetto al secondo.

Ideale per alcuni soggetti passivi IVA, nuove attività o piccole attività, è di più semplice applicazione e si distingue per requisiti di ammissione, limitazioni e soggetti coinvolti. Nei paragrafi successivi sono illustrati sinteticamente gli aspetti essenziali della disciplina riguardante questo particolare regime IVA di contabilità semplificata.

Sommario

Regime semplificato: soggetti coinvolti

 

 

Il regime semplificato si applica naturalmente alle società di persone e alle imprese individuali che nell’anno solare non abbiano superato un limite di fatturato pari a 400 mila euro (se l’attività riguarda l’erogazione di servizi), e a 700 mila euro (per le categorie residuali che non erogano servizi). Più in particolare si tratta di S.N.C., S.A.S., enti non commerciali che esercitano solo parzialmente l’attività commerciale e persone fisiche sotto forma di impresa individuale.

 

L’applicazione del regime di contabilità semplificata è automatico per le nuove attività al momento dell’apertura di partita IVA e all’atto di registrazione presso il Registro delle imprese. Valgono le limitazioni di fatturato illustrate in precedenza.

 

Le imprese o i detentori di partita IVA che operano in maniera ibrida, ossia erogano servizi e lavorano anche in ambiti differenti, sono sottoposte al principio di prevalenza, ossia viene considerato il volume di fatturato più redditizio fra i due. Qualora i due aspetti non possano essere scorporati in quanto funzionali all’attività professionale, vale il limite di 700 mila euro di fatturato.

 

I soggetti coinvolti sono tenuti ad applicare l’IVA sulle fatture e devono sottostare ai seguenti obblighi previsti dalla normativa: fatturazione elettronica, pagamento IRAP e IRPEF, versamento della ritenuta d’acconto e delle addizionali regionali e comunali.

 

 

Regime semplificato e aliquote IRPEF

 

 

La tassazione del regime semplificato è progressiva. Si conteggia in funzione delle aliquote IRPEF, organizzate in scaglioni dalla Legge di Bilancio annuale. Al momento la normativa prevede cinque aliquote: 23% per i redditi inferiori o uguali a 15 mila euro; 27% tra 15.001 e 28 mila euro; 38% tra 28.001 e 55 mila euro; 41% per i redditi tra 55.001 e 75 mila euro; 43% per i redditi maggiori di 75 mila euro. 

 

 

I vantaggi del regime semplificato

 

 

I soggetti passivi IVA che rientrano nel regime semplificato non sono tenuti alla redazione del bilancio e sono esenti dalle scritture contabili ausiliarie e ordinarie tra cui il libro giornale e il libro inventari. In sintesi ci si trova di fronte ad un sistema che facilita l’archiviazione delle operazioni contabili, l’amministrazione della tenuta documentale e comporta costi minori per la gestione della contabilità.

 

Sono tuttavia obbligatori i seguenti libri contabili. Registri IVA: manca il libro giornale, per cui devono essere inserite le annotazioni che non si rilevano ai fini dell’imposta. Registro dei beni ammortizzabili: non è obbligatorio se si inviano i dati relativi ai cespiti all’Amministrazione Finanziaria. Libro Unico del Lavoro: per aziende con dipendenti. Registro incassi e pagamenti: entro il limite di 60 giorni dal pagamento o dall’incasso.

 

Non è più obbligatoria l’imposta di bollo per i registri IVA e per il registro dei beni ammortizzabili. La numerazione progressiva resta obbligatoria ed è di competenza del professionista deputato alla tenuta della contabilità. Quest’ultimo può annotare nel registro IVA i costi per prestazioni di lavoro dipendente entro i tempi di consegna della dichiarazione dei redditi, a patto che tali costi siano registrati anche sul Libro Unico del Lavoro.

 

 

Conclusioni 

 

 

La semplificazione prevista dalla normativa attiene alla mera sfera contabile ma rappresenta una facilitazione sul piano della tenuta dei libri sociali. Il regime semplificato è quindi meno articolato e complesso rispetto a quello ordinario e rientra nella categoria dei regimi speciali previsti dal legislatore.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  •  Il regime semplificato prevede una riduzione degli obblighi di contabilità per aziende o liberi professionisti detentori di partita IVA con un volume di fatturato compreso entro certi limiti. È meno vantaggioso del forfettario ma anche meno articolato rispetto al regime ordinario.
  • Si applica a società di persone e imprese individuali che nell’anno solare non abbiano superato un fatturato di 400 mila euro (se erogano servizi) e di 700 mila euro (se non erogano servizi): S.N.C., S.A.S., enti non commerciali e persone fisiche sotto forma di impresa individuale.
  • La tassazione è progressiva. Si conteggia tramite cinque aliquote IRPEF, organizzate in scaglioni dalla Legge di Bilancio annuale: 23% (redditi inferiori o uguali a 15 mila euro), 27% (tra 15.001 e 28 mila euro), 38% (tra 28.001 e 55 mila euro), 41% (redditi tra 55.001 e 75 mila euro), 43% (redditi maggiori di 75 mila euro). 
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.