Trasferta di lavoro

Tassazione indennità di trasferta

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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L’imponibilità delle voci che compongono le indennità e i rimborsi risponde a criteri specifici. Di seguito sono illustrati i tre aspetti fondamentali relativi alla cosiddetta tassazione indennità di trasferta, vale a dire il contesto, il regime fiscale e la deducibilità per il datore di lavoro.

Sommario

Tassazione indennità di trasferta: il contesto  

 

 

Il tema della tassazione indennità di trasferta presuppone innanzitutto il richiamo sintetico di alcuni concetti fondamentali. La trasferta è sempre e soltanto transitoria e occasionale. L’indennità, o diaria, è il compenso riconosciuto al lavoratore per il disagio subito, rimborsabile con sistema analitico o forfettario come previsto nei singoli casi dal CCNL.

 

I rimborsi spese subiscono trattamenti differenti all’interno o all’esterno dei limiti comunali. Internamente concorrono a formare il reddito, ad eccezione delle spese di trasporto documentate; esternamente vale la non imponibilità fiscale dei rimborsi, con alcune eccezioni. Per trasferte estere vale un regime speciale.

 

Per approfondire invece la tematica complessiva delle indennità, è preferibile consultare argomenti come l’indennità di trasferta in genere, l’indennità di trasferta metalmeccanici, l’indennità di trasferta dirigenti e l’indennità di trasferta estero.

 

 

modello nota spese

 

Tassazione indennità di trasferta: regime fiscale

 

 

Il Testo Unico delle imposte sui redditi delinea il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese in trasferta dei lavoratori dipendenti per stabilire l’imponibilità o l’esenzione. In linea generale sono ammessi tutti e tre i sistemi di rimborso, purché per ogni trasferta si adotti un criterio univoco di rimborso.

 

La tassazione indennità di trasferta è diversa in base al luogo della missione. La trasferta nel territorio comunale è interamente imponibile, così come i rimborsi spese, con l’eccezione di quelle di trasporto, ossia spese di viaggio, purché opportunamente documentate dai titoli di viaggio.

 

L’indennità di trasferta fuori comune non rappresenta reddito imponibile ed è esente dall’IRPEF entro 46,48 euro giornalieri per trasferte nazionali e 77,46 euro per trasferte estere. La cifra eccedente oltre il limite verrà tassata.

 

Se viene riconosciuto anche il rimborso spese, oltre all’indennità, nel caso delle spese di vitto e alloggio, si adotta così il criterio misto e i nuovi limiti sono di 30,89 euro giornalieri per trasferte in Italia e 51,64 euro per trasferte all’estero. La quota del rimborso spese è completamente esentasse.

 

In caso di sistema analitico, preceduto da apposita nota spese compilata dal lavoratore, i limiti per l’esenzione d’imposta, riconosciuta oltre al rimborso base, scendono a 15,49 euro per le trasferte nazionali e a 25,82 euro per missioni all’estero.

 

Infine, per le categorie di lavoratori tenuti all’espletamento di attività lavorative in luoghi sempre diversi, tipo piloti d’aereo, le indennità vengono tassate al 50%.

 

 

Tassazione indennità di trasferta: deducibilità

 

 

Per definire il regime fiscale nei confronti del datore di lavoro su indennità di trasferta e rimborsi, e quindi la tassazione indennità di trasferta in termini di deducibilità, vige la regola della trasferta nel comune di residenza o all’esterno. 

 

Nel primo caso, i rimborsi sono deducibili dal reddito d’impresa per il 75% dell’importo. Per trasferte fuori comune i rimborsi spese per vitto e alloggio sono deducibili fino a 180,76 euro giornalieri in Italia, e di 258,23 euro giornalieri per l’estero.

 

Con il metodo forfettario sono interamente deducibili a prescindere dall’importo. Con il sistema misto valgono invece i limiti di deducibilità per rimborso spese, mentre la parte di indennità corrisposta con modalità forfettaria può essere dedotta interamente.

 

 

Conclusioni 

 

 

Il Testo Unico delle imposte sui redditi delinea la tassazione indennità di trasferta, ossia la disciplina del trattamento fiscale sulle indennità e sui rimborsi dei lavoratori in trasferta ai fini dell’imponibilità o dell’esenzione. Si tratta di dinamiche a tratti complesse perché includono aspetti contabili e normativi da gestire in maniera organica e precisa.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • La tassazione indennità di trasferta è diversa in base al luogo di svolgimento: entro i limiti comunali, all’esterno o all’estero.
  • L’indennità di trasferta fuori comune non è reddito imponibile, è esente dall’IRPEF e parte da 46,48 euro giornalieri per trasferte nazionali e 77,46 euro per trasferte estere. Gli importi scalano in base alla casistica.
  • Sul versante della deducibilità, vige la regola della trasferta nel comune di residenza o all’esterno: deducibilità al 75% nel primo caso, fino a 180,76 euro giornalieri per trasferte in Italia e di 258,23 per l’estero.

 

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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.