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Liquidazione IVA : cosa devi ricordare

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Definizione, tempistiche, modalità operative e presupposti generali. Nei prossimi paragrafi sono illustrati sinteticamente gli aspetti essenziali legati alla liquidazione IVA ossia, il processo contabile gestito direttamente o indirettamente dalle aziende e dai liberi professionisti tenuti a versare al Fisco le quote di competenza in base a quanto stabilito dalla normativa.

Sommario

Liquidazione IVA: definizione e calcolo

 

 

Per liquidazione IVA si intende la procedura contabile per il calcolo del valore d’imposta da versare o meno all’Erario. Serve quindi a capire se l’azienda o il professionista vanta un debito o un credito verso lo Stato. Si procede innanzitutto con il calcolo dell’IVA relativa agli acquisti (IVA a credito) e poi con il calcolo dell’IVA relativa alle vendite (IVA a debito).

 

L’IVA a credito si ottiene moltiplicando l’imponibile relativo agli acquisti per l’aliquota IVA. L’IVA a debito si calcola in maniera analoga, moltiplicando l’imponibile relativo alle vendite per l’aliquota. Se l’IVA a credito prevale sull’IVA a debito l’azienda non è tenuta ad alcun versamento e vanta altresì un credito uguale alla differenza dei due importi nei confronti dell’Erario. In caso contrario sarà tenuta al versamento della quota. 

 

L’azienda o il professionista è tenuto a consultare il registro vendite o dei corrispettivi/fatture emesse (per gli incassi) e il registro degli acquisti (per le vendite). Si tratta dei libri contabili per l’archiviazione dei fatti economici, detti anche registri IVA, della liquidazione IVA e del resoconto annuo dell’IVA.  

 

 

L’ IVA in generale: presupposto della liquidazione

 

 

Sul piano teorico, l’IVA si definisce come imposta sul valore aggiunto e non entra mai a far parte del prezzo di beni o servizi. Si parla in questo caso del principio di neutralità, la cui naturale conseguenza è quella della detrazione IVA. In Italia esistono quattro tipologie di aliquote IVA: 4%, 5%, 10% e 22%. 

 

Secondo la regola generale, l’azienda o il professionista che effettua una vendita di beni o l’erogazione di un servizio è tenuto ad addebitare l’IVA al cessionario. Il cedente resta debitore nei confronti dell’Erario (IVA a debito). Il cessionario acquisisce il diritto di esercitare la detrazione IVA e diventa creditore dello Stato.

 

In alcuni casi avviene una sovversione della regola generale per cui si parla di reverse charge o inversione contabile: una forma specifica di liquidazione di rivalsa. Tale meccanismo di funzionamento opera in maniera tale per cui avviene l’applicazione dell’imposta al cessionario, creando così una forma diversa della liquidazione di fattura ordinaria. Le motivazioni sono di natura fiscale in quanto il legislatore ha posto in essere un sistema finalizzato a contrastare l’evasione fiscale.

 

 

Liquidazione IVA: tempistiche

 

 

Liquidazione mensile o trimestrale: la normativa prevede semplicemente due casistiche per il versamento all’Erario delle somme dovute. La scelta dei trenta giorni oppure del trimestre, varia in funzione del regime IVA della partita. Va comunicato all’inizio dell’attività lavorativa, in particolare dopo la prima dichiarazione IVA annuale.

 

Le aziende o i professionisti detentori di partita IVA con regime ordinario sono tenuti al versamento del saldo su base mensile. Titolari di partita IVA con ricavi annuali inferiori a 400 mila euro (nel caso dei servizi) o inferiori a 700 mila euro (per le categorie residuali) possono scegliere in maniera opzionale il versamento trimestrale o mensile. Tale categoria è soggetta ad un tasso di interesse dell’1%.

 

Per quanto riguarda i giorni, imprese e liberi professionisti sono obbligati alla liquidazione dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo oppure entro il giorno 16 dei due mesi successivi alla scadenza del trimestre. Esemplificativamente esistono quattro date da tenere in considerazione: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 marzo.

 

Alcune tipologie di trimestri speciali valgono invece per gli autotrasportatori conto terzi, i proprietari delle stazioni di rifornimento carburanti, le aziende che erogano servizi al pubblico e i lavoratori del settore arti e attività sanitarie.

 

 

Liquidazione IVA: modalità operative

 

 

La liquidazione dell’IVA avviene attraverso la compilazione del modulo F24 e l’inserimento di codici identificativi che si differenziano tra loro per le tempistiche dei versamenti, in particolar modo rispetto al mese in cui avviene la liquidazione.

 

Secondo quanto illustrato in precedenza, la liquidazione dell’IVA può essere mensile o trimestrale. Nel primo caso i codici sono compresi nell’intervallo che va da 6001 a 6012. Le ultime due cifre variano in funzione del mese in cui avviene il versamento. Nel secondo caso, si utilizzano solo quattro codici nell’intervallo compreso tra 6031 e 6034: le ultime due cifre cambiano in funzione del semestre.

 

Il codice 6035 indica invece l’acconto IVA. Si tratta cioè di un versamento effettuato dall’azienda o dal professionista come forma di anticipo della somma complessiva da pagare alla fine del periodo fiscale.

 

Tra le modalità di liquidazione dell’IVA figura anche lo split payment, destinato alle aziende private che intrattengono rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione. Si definisce anche scissione dei pagamenti e prevede che il privato incassi la fattura al netto dell’IVA a debito. La stessa verrà versata successivamente dall’ente della P.A. all’Erario.

 

Per esigibilità della liquidazione si intende invece quella fase in cui la somma spettante diventa disponibile per la liquidazione al beneficiario, che avverrà mensilmente o trimestralmente.

 

 

Conclusioni 

 

 

Le aziende e i liberi professionisti sono quindi tenuti alla liquidazione IVA, su base mensile o trimestrale, ad eccezione delle categorie esenti. Si tratta di una delle operazioni contabili più semplici e routinarie, di per sé già semplificate tramite i processi innovativi di digitalizzazione con gestionali specifici d’impresa.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • La liquidazione IVA è la procedura contabile che consente di calcolare il valore dell’imposta che l’azienda o il professionista è tenuto versare o meno nelle casse dell’Erario.
  • La liquidazione da parte del contribuente può avvenire su base mensile o trimestrale, entro il 16 del mese oppure entro il 16 dei due mesi successivi alla scadenza del trimestre.
  • Se l’IVA a credito supera l’IVA a debito l’azienda o il professionista non è tenuto ad alcun versamento e vanta un credito nei confronti dell’Erario. Nel caso opposto è tenuto al versamento della quota. 
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.