IVA

Fattura senza IVA : la guida essenziale

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Il caso delle fatture senza IVA è disciplinato per legge e si applica nei regimi agevolati e nelle fattispecie di esenzione previste dalla normativa. Prima di illustrare le deroghe esistenti è bene enunciare rapidamente il meccanismo di funzionamento dell’IVA.

Sommario

IVA : I fondamenti 

 

 

La cessione di beni o servizi a titolo oneroso implica l’emissione di una fattura comprensiva del prezzo, dell’imposta in funzione dell’aliquota e dell’imposta di bollo (se l’operazione supera il valore di 77,47 euro). La fattura senza IVA opera in regime di franchigia per cui l’imposta sul valore aggiunto non viene mai calcolata. L’acquirente è tenuto solo al pagamento del prezzo e dell’eventuale marca da bollo.

 

Di seguito sono illustrate le esenzioni previste per legge e i due regimi agevolati in funzione dei quali l’imposta non viene calcolata: regime dei minimi e regime forfettario.

 

 

Fattura senza IVA: le esenzioni previste

 

 

Secondo il D.P.R. 633/1972, in particolare l’art. 10, alcune tipologie di operazioni sono esenti dall’applicazione dell’imposta per cui alla cessione a titolo oneroso corrisponde una fattura senza IVA. Le ragioni sono di natura sociale: prestazioni medico-sanitarie, attività culturali oppure operazioni esenti per motivi di equilibrio della tassazione. L’articolo 10 del D.P.R. enuncia almeno cinque categorie. Alle tre già enunciate si aggiungono le operazioni di banca, finanziarie o assicurative e le operazioni immobiliari. La dicitura da inserire in fattura per legge è quella che recita “operazione esente” con il riferimento alla norma che la disciplina.

 

 

Fattura senza IVA e reverse charge

 

 

Il reverse charge, o inversione contabile, è il meccanismo per cui, in caso di cessione di un bene o di un servizio a titolo oneroso, l’acquirente verserà l’IVA nelle casse dell’Erario piuttosto che il venditore (o cedente). Quest’ultimo diventa così debitore d’imposta. Ogni volta che si concretizza il regime del reverse charge si ha una fattura senza IVA. L’acquirente sarà tenuto a integrare la fattura con il tipo di aliquota e con il valore dell’imposta, annotando tutto nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.

 

Il meccanismo del reverse charge e della fattura senza IVA si adotta principalmente nei casi previsti dal D.P.R. 633/1972: servizi di pulizia e installazione impianti, prestazioni di servizi tramite appalto e subappalto, cessione di attrezzature terminali in ambito pubblico, cessioni di beni nell’ambito del gaming domestico, cessioni di materie prime o articoli lapidei, cessioni di materiali e articoli in oro, prestazioni di manodopera in ambito edile, cessione di fabbricati, gas ed energia elettrica. Per ognuna delle voci previste, in caso di fattura elettronica è obbligatorio il codice riferito alla natura dell’operazione (ad esempio N.6.3 per subappalti edili, N.6.8 per prestazioni energetiche e così via).

 

 

Fattura senza IVA nel regime forfettario

 

 

I soggetti che adottano il regime forfettario emettono fatture al netto dell’IVA: l’imposta non viene calcolata e siamo di fronte ad una situazione di franchigia con fattura senza IVA. Il contribuente è così esente dagli adempimenti ordinari previsti, ma è tenuto ad inserire per ogni fattura emessa l’annotazione che dichiara l’esenzione riferita alla legge 190/2014.

 

 

Fattura senza IVA nel regime dei minimi

 

 

Il regime dei minimi, pensato per l’agevolazione dell’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, è stato abrogato nel 2016, ma è ancora in vigore per i soggetti che hanno aderito prima della sua eliminazione. Anche in questo caso ci si trova in una situazione di franchigia dell’IVA per cui i contribuenti sono esonerati dalla liquidazione dell’imposta, dal versamento e dagli adempimenti stabiliti per legge. Anche in questo caso la fattura senza IVA deve riportare l’annotazione espressamente prevista dalla normativa riferita alla legge 244/2007.

 

 

Conclusioni 

 

 

La fattura senza IVA è un’agevolazione concessa ai contribuenti in caso di reverse charge, per i regimi speciali e secondo le esenzioni specifiche previste per legge. Rappresenta una delle deroghe che il legislatore ha concepito sul tema dell’imposta sul valore aggiunto: disciplina complessa e articolata che merita una trattazione approfondita e una conoscenza capillare per evitare errori oppure omissioni durante le fasi contabili. Fondamentale anche per sottrarsi alle relative sanzioni.

 

L’IVA abbraccia a grande spettro tutte le cessioni di beni e servizi a titolo oneroso, comporta una fase di calcolo in base alle aliquote e all’imponibile, una fase di liquidazione mensile o trimestrale, una compensazione finale e procedure di registrazione come quelle sul registro acquisti e corrispettivi. Una disciplina che appare semplice ma rivela insidie e numerose fasi procedurali per la corretta gestione contabile.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • In situazione di reverse charge, regime dei minimi, regime forfettario e nei casi di regime agevolato previsti dal D.P.R. 633/1972 siamo di fronte ad una situazione di franchigia con fattura senza IVA.
  • Con il reverse charge l’acquirente versa l’imposta allo stato ed è tenuto a integrare la fattura con il tipo di aliquota e con il valore dell’imposta, annotando tutto nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.
  • I soggetti con regime forfettario emettono fatture al netto dell’IVA per cui l’imposta non viene calcolata; discorso analogo per il regime dei minimi per cui non è prevista la liquidazione dell’imposta, il versamento e adempimenti vari.
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.