IVA

Tutto sull'IVA indetraibile

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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L’IVA indetraibile si configura ogni volta che per il contribuente è espressamente vietato per legge detrarre l’imposta pagata per la compravendita di un bene o di un servizio. Il contesto nel quale si innesta l’indetraibilità si articola nelle fattispecie di indetraibilità totale o parziale e configura due metodi di contabilizzazione, forfettario e analitico, al quale è dedicato un paragrafo specifico.

Sommario

IVA indetraibile totale e parziale

 

 

L’IVA indetraibile riguarda innanzitutto la compravendita di beni e servizi realizzata da soggetti d’impresa e liberi professionisti per motivi individuali, che non riguardano quindi in alcun modo l’attività lavorativa. Questo significa che un grossista non può detrarre l’IVA per acquisti effettuati a titolo personale: fattispecie riconducibile quindi al principio di inerenza (che il contribuente può far valere in sede di contestazione da parte del Fisco). L’indetraibilità è totale.

 

In altri casi l’IVA indetraibile è parziale, o meglio, si parla di una detrazione IVA ridotta in percentuale. È il caso della compravendita di veicoli da parte di artigiani, soggetti d’impresa e liberi professionisti per i quali la detrazione è del 40% per uso promiscuo del mezzo, ossia per finalità connesse non solo all’esercizio d’impresa. Spese di rappresentanza e acquisizione a titolo oneroso di beni di lusso completano la categoria dell’indetraibilità IVA.

 

Infine, le altre fattispecie dell’IVA indetraibile sono quelle soggettive: rivolte ai contribuenti che per professione svolgono operazioni specifiche connesse al proprio ambito professionale. In particolare:

 

  • i soggetti passivi IVA coinvolti unicamente in operazioni esenti in base alle quali non possono procedere alla detrazione IVA per attività di compravendita o di importazione in quanto l’IVA non può essere applicata sulle cessioni personali di beni o servizi; è il caso dei medici;
  • i contribuenti coinvolti in operazioni imponibili e operazioni con esenzione possono beneficiare di una detrazione IVA parziale tramite la procedura della detrazione pro-rata, che indica il rapporto percentuale tra l’importo totale delle operazioni detraibili e quelle escluse dalla detraibilità.
  • l’IVA indetraibile riguarda infine tutti i casi di fatturazioni fittizie e, in quanto tali, vengono considerate espressioni cartolari connesse ad eventi mai avvenuti per cui il presunto soggetto passivo non può compiere alcuna operazione di detrazione.

 

 

Contabilizzazione dell’IVA indetraibile

 

 

L’IVA indetraibile configura due tipologie di contabilizzazione: analitica e forfettaria, in funzione quindi della totalità o della parzialità delle detrazioni. Come enunciato in precedenza, la normativa stabilisce infatti una indetraibilità totale nei casi di compravendita di beni e servizi realizzata da soggetti d’impresa e liberi professionisti per motivi che esulano dall’attività lavorativa, e indetraibilità parziale al 40% per alcuni soggetti passivi IVA.

 

La contabilizzazione analitica dell’imposta indetraibile, totale o parziale, rappresenta l’attribuzione di un valore percentuale di indetraibilità sull’importo della compravendita o dell’importazione riferita alla sua registrazione: attraverso questo meccanismo la totalità dell’imposta, o soltanto una sua parte, non confluiranno nella liquidazione ma diventeranno parte del costo riferito al bene o al servizio, anche nei casi di beni ammortizzabili.

 

In questo caso l’IVA indetraibile diventa una componente del costo per cui, con riferimento alle imposte dirette, seguirà la stessa deducibilità del bene o del servizio a cui fa riferimento.

 

La modalità alternativa di contabilizzazione dell’IVA indetraibile è quella del pro-rata di detraibilità che interessa i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni imponibili, o assimilabili ad operazioni imponibili, ed operazioni esenti che escludono le detrazioni, in base a quanto stabilito dal D.P.R. 633/72, in particolar modo all’art. 19 e 19 bis.

 

L’imposta indetraibile verrà calcolata con dichiarazione annuale tramite applicazione, sull’imposta residua, di una percentuale di indetraibilità che risulta dal calcolo pro-rata: in questo caso l’imposta sul valore aggiunto diventa un costo generale d’esercizio da inserire alla voce B.14 riferita agli Oneri diversi.

 

 

IVA indetraibile e detraibile

 

 

Esiste il principio della indetraibilità come categoria residuale della detraibilità. Ecco allora alcune categorie che rispondono al principio della detrazione IVA, soprattutto riferito in ambito aziendale per i dipendenti in trasferta. 

 

Detrazioni IVA per pedaggi autostradali relative ai diritti di transito per spostamenti con veicoli a motore. Detrazioni IVA auto e detrazioni IVA benzina per veicoli guidati da agenti, dipendenti d’impresa o rappresentanti aziendali. Detrazioni IVA per biglietto del treno per spostamento su linea ferrata. Detrazioni IVA per cellulari legati a costi telefonici per finalità lavorative. Detrazioni alberghi e ristoranti connessi a costi di vitto e alloggio. Detrazioni IVA omaggi, nei casi di assunzione o meno dell’onere di rivalsa o presa in carico del versamento IVA. Detrazione IVA intracomunitaria riferita a cessione di beni a titolo oneroso tra soggetti passivi degli stati membri dell’UE.

 

 

Conclusioni 

 

 

La contabilizzazione dell’IVA indetraibile, così come quella delle normali detrazioni sull’imposta, evidenzia la necessità aziendale di seguire obbligatoriamente procedure di calcolo per la tenuta ordinaria dei libri fiscali e per le dichiarazioni periodiche da inviare all’Agenzia delle Entrate. 

 

Ancora una volta entra in gioco il concetto della digitalizzazione che consente a imprese e liberi professionisti di azzerare gli errori contabili ed evitare sanzioni amministrative. Anche con riferimento alla pletora di detrazioni IVA riferite alle spese dei dipendenti in trasferta.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • L’IVA indetraibile si concretizza ogni volta che la normativa vieta al contribuente la detrazione dell’imposta pagata per la compravendita di un bene o di un servizio.
  • L’IVA indetraibile è totale per i professionisti che effettuano la compravendita di beni e servizi a titolo personale nello svolgimento dell’attività d’impresa. È parziale al 40% per i soggetti passivi IVA stabiliti per legge.
  • L’IVA indetraibile si configura come una contabilizzazione forfettaria o analitica; con modalità analitica si attribuisce un valore percentuale di indetraibilità sull’importo della compravendita o dell’importazione.
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.