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Tutto ciò che c’è da sapere sulla verifica fiscale

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Come è noto, l’Agenzia delle Entrate, spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza, in virtù del proprio specifico ruolo di agenzia fiscale pubblica, oltre alla gestione dei tributi e alla loro raccolta, si occupa di accertare che i contribuenti adempiano agli obblighi previsti per legge, nell’ottica del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Questa attività accertativa viene svolta tramite i cosiddetti “controlli fiscali”, che possono assumere diverse forme. La verifica fiscale è forse la forma più rigorosa di controllo sostanziale, dal momento che, come vedremo, contempla l’adozione contemporanea di più strumenti, tutti piuttosto invasivi, per portare a termine l’attività d’indagine.

Sommario

Cos’è la verifica fiscale

 

 

Come dicevamo, dunque, la verifica fiscale è una vera e propria indagine tramite la quale l’amministrazione finanziaria mira a verificare se il contribuente abbia agito per nascondere profitti, creare costi inesistenti o abbia prodotto della documentazione falsa al fine di frodare il fisco o realizzare un altro illecito tributario. 

 

L’indagine può essere condotta su chicchessia, non necessariamente un’azienda. Può trattarsi sì di una persona giuridica, ma anche di una persona fisica, di una società di persone o di capitali, di enti, ovvero di chiunque possa aver violato la normativa tributaria tanto sotto il profilo amministrativo, quanto sotto quello fiscale.

 

Per svolgere questa indagine, l’Agenzia delle Entrate utilizza i poteri istruttori e gli strumenti ispettivi che gli sono riconosciuti e forniti dalla legge (art. 52 DPR 633/72). Nella sostanza, i verificatori mirano ad analizzare l’attività del contribuente (contabile ed extracontabile) recandosi fisicamente là dove questi esercita la propria attività, si tratti dell’azienda, del negozio o, in casi molto più rari, il domicilio della persona. Per questa operazione, gli agenti utilizzano sostanzialmente tre strumenti diversi che - in linea di massima e con qualche variante - corrispondono anche alle fasi di cui si compone l’indagine: l’accesso, l’ispezione e le verifiche dei documenti.

 

 

L’accesso ai locali

 

 

Il primo atto dell’indagine consiste nell’ingresso del personale ispettivo (funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della Guardia di Finanza) presso i locali in cui il contribuente esercita la propria attività economica. In taluni casi, tassativamente previsti dalla legge, l’accesso può essere effettuato anche presso il domicilio del cittadino. 

 

Com’è facile intuire, si tratta di un atto amministrativo alquanto invasivo, dal momento che può essere espletato d’autorità, anche senza il consenso del soggetto dell’indagine. Anche per questa ragione - è bene ricordarlo - il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista (per esempio avvocato o commercialista) per tutta la durata della verifica fiscale, accesso compreso. 

 

Data la natura dell’atto, peraltro, esso è soggetto a precise e rigorose autorizzazioni. L’accesso presso i locali di esercizio deve essere autorizzato per iscritto dal funzionario a capo dell’Ufficio che ha disposto la verifica, oppure dietro ordine del comandante di reparto della Guardia di Finanza. 

 

Dato che il domicilio, come noto, gode di una tutela addirittura costituzionale, nel caso di un accesso presso l’abitazione dell’indagato le autorizzazioni sono ancora più stringenti: è necessaria, infatti, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che la rilascerà solo in presenza di gravi indizi della violazione della normativa tributaria che lo spingano a ritenere necessario il recupero di elementi di prova presso il domicilio. Indizi, che dovranno essere indicati espressamente nell’autorizzazione, pena la nullità dell’atto accertativo.

 

L’accesso può avvenire solo durante gli orari di esercizio dell’attività svolta nei locali cui si accede (quindi, a titolo esemplificativo, niente accessi notturni in un ristorante e niente accessi diurni in una discoteca), e deve essere effettuato in modo tale da creare il minimo disturbo all’attività stessa (art. 12 Statuto del Contribuente). Le attività di verifica fiscale non potranno inoltre superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili in caso di complessità motivata dell’indagine. Se invece la verifica è effettuata presso lavoratori autonomi o imprese in contabilità semplificata, la permanenza è limitata ai 15 giorni nell’arco di un trimestre (prorogabili di 15 giorni).

 

Inoltre, il contribuente, ove i funzionari/militari non lo facciano spontaneamente (e dovrebbero), può richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento, una copia dell’autorizzazione all’accesso e la comunicazione dello scopo esatto dell’ispezione. I verificatori, dal canto loro, dovrebbero invece ricordare al contribuente la possibilità di farsi assistere da un professionista e indicare i tempi massimi o approssimativi della procedura di verifica fiscale. 

 

 

La fase di ricerca, ispezione e verifica

 

 

Effettuato l’accesso, i verificatori richiederanno al contribuente di esibire loro le scritture contabili, obbligatorie e non, e tutti i documenti ad essi correlati, compresa l’eventuale corrispondenza commerciale. Indipendentemente dalla collaborazione della persona sottoposta ad indagine, i verificatori possono ispezionare autonomamente i locali alla ricerca di prove e documentazione, e questo anche contro la volontà del titolare. 

 

Ove non venissero esibite o trovate le scritture contabili obbligatorie scaturiranno due effetti: le scritture, una volta rinvenute, potranno fare prova solo contro il contribuente ai fini dell’accertamento, e, inoltre, il reddito prodotto nell’attività potrebbe essere determinato in via induttiva (art. 39 DPR 600/73). Un piccolo ritardo nell’esibizione dei documenti contabili o la loro momentanea irreperibilità non implicano però che il contribuente si stia rifiutando di esibirli. Peraltro, il contribuente può anche richiedere che la documentazione contabile e amministrativa venga esaminata presso lo studio del proprio professionista di fiducia.

 

In sede di ricerca ed ispezione dei locali, i funzionari e i militari possono trovarsi a fronteggiare alcune situazioni particolarmente delicate quali:

  • Apertura coattiva di “elementi chiusi”: è il caso di borse, plichi sigillati, casseforti, cassetti, armadietti. Se sono chiusi, per poterli aprire, in assenza del consenso scritto del contribuente, i funzionari devono disporre di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria o del Procuratore della Repubblica. Le aperture coattive vanno comunque sempre verbalizzate.
  • Ispezione della posta elettronica: in assenza di una precisa ed espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (e/o del consenso del destinatario), i funzionari possono leggere solo le e-mail già aperte e lette dal contribuente, ma non quelle non ancora visionate.
  • Ispezione di server e PC: i verificatori possono esaminare la documentazione contenuta nei PC solo se il contribuente è presente, e devono prelevarne una copia con precise cautele in grado di prevenire la modifica o la perdita dei dati.
  • Sequestro di documenti: può essere effettuato se non c’è possibilità di farne una copia, oppure se il contribuente rifiuta di firmare il verbale o lo contesta.
  • Perquisizioni personali: hanno carattere di assoluta eccezionalità. Se il contribuente, dietro richiesta dei verificatori, rifiuta l’esibizione dei documenti che, fondatamente, si sospetta egli nasconda su di sé - una volta richiesta l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria - è possibile procedere ad una perquisizione personale.

 

Una volta trovati o esibiti i documenti cercati, l’ispezione verterà sull’esame delle scritture contabili, degli atti amministrativi e di qualunque altra fonte documentale in termini di correttezza, regolarità e completezza degli adempimenti contabili e tributari. Durante ogni giorno di verifica devono essere redatti i cosiddetti “verbali giornalieri” che riassumono tutte le attività di controllo svolte dai verificatori quotidianamente durante l’accesso.

 

 

Il processo verbale di constatazione

 

 

La complessa procedura della verifica contabile si conclude con la redazione di un altro verbale, il cosiddetto Processo Verbale di Constatazione (PVC). Si tratta di un atto pubblico vero e proprio dove sono elencate tutte le contestazioni sollevate dai verificatori, gli atti e gli interventi di ispezione e verifica compiuti e le circostanze in cui hanno avuto luogo, nonché le generalità delle persone presenti ed eventuali dichiarazioni di terzi o del contribuente stesso. Una copia di questo documento viene lasciata al contribuente che ha il diritto di far apporre eventuali proprie dichiarazioni, oppure di non farlo e di non firmare neppure il verbale. Avendo natura di atto amministrativo pubblico, il processo verbale di constatazione fa fede fino a querela di falso e, inoltre, non è impugnabile.

 

 

Conclusioni 

 

 

Un buon sistema per affrontare con maggior serenità anche una verifica fiscale consiste nel sottoporre il bilancio d’esercizio a una revisione contabile, scomodando, a tale scopo, la figura del revisore contabile. In questo modo sarà possibile verificare la correttezza delle rilevazioni contabili, che i fatti di gestione si riflettano in modo appropriato nelle scritture aziendali e che ci sia congruenza tra poste di bilancio e le effettive grandezze cui si riferiscono (vedi, ad esempio la circolarizzazione dei crediti). Poi, il consiglio è quello di farsi sempre assistere da un professionista, durante tutta la procedura di verifica fiscale, dal primo accesso fino alla consegna del PVC.

 

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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.