Spese aziendali

L’atto costitutivo e lo statuto : la guida completa

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Come abbiamo già visto, uno dei passaggi fondamentali per aprire una società consiste nella preparazione prima e nella stipula poi del cosiddetto atto costitutivo. L’atto costitutivo (art. 2521 del Codice Civile) è il documento che i soci redigono per esprimere la propria volontà di dar vita ad una società, definendola nei suoi tratti principali, ivi compresa la forma societaria. L’atto costitutivo, pur con caratteristiche diverse, è necessario anche per la costituzione di altri enti, quali associazioni o fondazioni.

L’atto costitutivo delle società di capitali deve essere stipulato in forma di atto pubblico presso uno studio notarile. Una volta stipulato l’atto costitutivo, il notaio (o gli amministratori della società) provvederà a depositarlo, insieme allo statuto, presso il Registro delle Imprese corrispondente alla sede della società. Per ottenere lo statuto sociale e l’atto costitutivo di un’impresa è sufficiente una visura alla Camera di Commercio.

Sommario

Lo statuto societario

 

 

L’atto costitutivo è composto anche di un altro documento che ne costituisce parte integrante. Si tratta del cosiddetto statuto sociale. Mentre l’atto costitutivo rappresenta una sorta di “carta d’identità” della società, lo statuto sociale ne dettaglia l’organizzazione e il funzionamento.

 

In realtà, lo statuto riporta anche elementi già presenti nell’atto costitutivo per cui possono verificarsi delle sovrapposizioni in grado di generare delle incongruenze: un’evenienza prevista dal Codice Civile, che sancisce che, in questi rari casi, prevalgano le indicazioni e le clausole contenute nello statuto. Lo statuto ha particolare rilevanza anche perché norma i rapporti tra i soci, rappresenta l’immagine dell’azienda anche nei confronti di terzi e impegna i soci al rispetto delle norme in esso contenute, pena sanzioni e persino espulsione dalla società.

 

Lo statuto sociale può essere modificato. Per esempio, per ampliare l’oggetto sociale, magari affiancando altre attività a quella principale, oppure per modificare il capitale sociale. A tal fine è necessario convocare l’assemblea dei soci davanti a un notaio dove le modifiche verranno discusse e votate singolarmente dai soci; raggiunto il quorum previsto dalla legge (o dallo statuto) l’assemblea approverà le modifiche che verranno poi redatte nel nuovo statuto.

 

Ricordiamo, in questo ambito, che nel caso delle Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) lo statuto è standard e non è modificabile in alcun modo.

 

 

Gli elementi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale

 

 

Come vedremo più in là nel dettaglio, diverse forme societarie richiedono la presenza di diversi elementi all’interno dell’atto costitutivo. Prendendo ad esempio il caso di una S.r.l., in ogni atto costitutivo, comprensivo di statuto, non possono mancare i seguenti dati:

    • La denominazione della società: per le società di capitali, la denominazione sociale contiene solitamente il nome della società e l’assetto societario. Deve essere tale da non generare confusione con la concorrenza (“novità”), non infrangere le norme relative al buon costume e rispettare l’ordine pubblico. Nelle società di persone, anziché di “denominazione sociale” si parla più propriamente di “ragione sociale” e questa deve necessariamente contenere il nome di uno dei soci dal momento che, a differenza di quanto accade in una società di capitali, saranno loro a risponde personalmente delle obbligazioni della società. Per un motivo del tutto analogo, nella ragione sociale di una S.a.s. (Società in accomandita semplice) dovrà essere inserito il nome di almeno un socio accomandatario, dal momento che i soci accomandanti non sono personalmente responsabili delle obbligazioni societarie;
    • L’oggetto sociale: si definisce così il tipo di attività economica che i soci intendono svolgere in via esclusiva e continuativa con l’esercizio d’impresa. La definizione deve essere alquanto precisa ed analitica e, comunque, l’oggetto deve essere “lecito”, “possibile” e “determinato”. Dall’oggetto sociale indicato discenderà il/i codice/i ATECO attribuito/i al momento dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Al momento della scelta e della definizione dell’oggetto sociale, è bene tener presente che questo vincolerà l’attività degli amministratori, che non potranno dedicarsi ad attività o atti che esulino dall’ambito indicato. Inoltre, ogni successiva modifica sostanziale dell’oggetto sociale farà sorgere in capo al socio in disaccordo il diritto a ritirarsi dalla società vedendosi rimborsate le proprie quote/azioni come da patrimonio della società. Prima di scegliere l’esatto oggetto sociale e la denominazione della società, può rivelarsi opportuno condurre un’analisi di mercato.
    • Le generalità dei soci: l’atto costitutivo deve contenere nome e cognome di tutti i soci, nonché la loro data e luogo di nascita, il loro domicilio, il codice fiscale, la loro cittadinanza e lo stato civile;
    • La sede della società: si tratta della sede legale, che costituisce il centro dell’amministrazione dell’azienda e, solitamente (ma non necessariamente) coincide con il luogo in cui si trova fisicamente l’organizzazione amministrativa della società. Si tratta della sede che verrà indicata nel Registro delle Imprese e che varrà ai fini della determinazione del foro competente nel caso di apertura di una procedura fallimentare.
    • Indicazione del capitale sociale: sia quello sottoscritto che quello versato dai soci; nel caso della S.r.l., all’atto della costituzione il capitale sociale deve essere di almeno 1 euro (legge 9 agosto 2013) e non ci sono limiti massimi; nel caso della S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata semplificata) il limite massimo è invece di 9.999 euro.
  • I conferimenti dei soci e la loro valutazione: se l’S.r.l. ha un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro, questo deve essere versato integralmente all’atto della costituzione della società. Ove il capitale sociale superi i 10.000 euro, i soci devono versare in denaro solo il 25%, potendo versare il rimanente 75% in un momento successivo (anche come crediti, servizi o beni; è possibile anche registrare un marchio e conferirlo). Ciò che viene conferito sotto forma di crediti o beni deve essere sottoposto a perizia per stimarne il valore effettivo.
  • La quota di partecipazione dei singoli soci.
  • La durata della società: può essere determinata o indeterminata, e, in quest’ultimo caso, deve essere prevista la possibilità di recesso del socio.

 

 

Sempre nell’atto esecutivo, ma più propriamente nello statuto societario, troviamo anche le informazioni che ineriscono all’operatività dell’azienda:

    • Decisioni dei soci: ovvero, la descrizione delle tematiche sulle quale i soci sono chiamati a deliberare e le relative modalità decisionali;
    • Norme sull’amministrazione e la rappresentanza: ovvero, l’indicazione degli amministratori, il loro numero, il tipo di amministrazione adottata e la retribuzione prevista per l’attività di amministrazione;
  • Modalità di gestione dei contenziosi;
  • Nomina del revisore dei conti;
  • Modalità di approvazione del bilancio;
  • Definizione delle spese di costituzione della società;
  • Previsioni relative al recesso o all’espulsione del socio. 



Conclusioni

 

 

La stesura dell’atto costitutivo e dello statuto societario costituiscono attività estremamente delicate, dal momento che sono destinate a incidere in maniera sostanziale sul presente e sul futuro dell’attività d’impresa. Le decisioni prese in questa sede vincoleranno l’attività economica della società, i rapporti tra i soci, la governance dell’azienda, la sua organizzazione e il suo sviluppo, interno ed esterno. Per questa ragione è opportuno farsi assistere da un commercialista o, meglio ancora, dal notaio stesso prima della stipula. 

 

E se stai pensando di aprire una società, potrà esserti di grande aiuto una soluzione intelligente come quella di Mooncard che - all’avanguardia sul fronte della digitalizzazione e della dematerializzazione - permette di gestire automaticamente le spese e i relativi rimborsi in occasione delle trasferte dei dipendenti. Snellisci e velocizza le procedure contabili interne minimizzando i rischi, riducendo i costi, automatizzando i flussi e contribuendo all’ottimizzazione della gestione e della redditività aziendale.

 

Prenota una dimostrazione oggi stesso e tocca con mano le soluzioni gestionali intelligenti Mooncard, personalizzate per potenziare specificamente il tuo business. 

 

Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

  • L’atto costitutivo è una sorta di “carta d’identità” della società: ne descrive tutte le caratteristiche principali, ivi compresa la sua forma giuridica. Lo statuto societario è un allegato dell’atto costitutivo, di cui è parte integrante, e delinea nel dettaglio il funzionamento operativo dell’azienda, dall’oggetto sociale al ruolo degli amministratori fino alle modalità decisionali dei soci.
  • L’atto costitutivo delle società di capitali deve essere stipulato come atto pubblico presso un notaio. Diverse forme societarie presentano diversi requisiti in quanto a contenuti dell’atto costitutivo.
  • Atto costitutivo e statuto possono essere modificati con delibera dell’assemblea dei soci. L’atto costitutivo della Società a responsabilità limitata semplificata è standard e non può essere modificato.
Scoprire Mooncard
Semplificare la gestione delle spese aziendali
Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.